Il S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri ha chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza, di voler intercedere con l’INPS , affinché adotti la procedura idonea alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. La nota fa seguito alla diffida inoltrata il 16 giugno scorso all\’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
L’INPS continua ad applicare l’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987, unicamente al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
La normativa vigente , confortata dal parere del Consiglio di Stato, palesa la legittimità del computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, anche, per i militari che cessano il servizio a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.
Di seguito la lettera inoltrata all\’Autorità di vertice.
Nr. 53/2020/SG di prot.
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
Al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
Oggetto: Applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità.
Questa Organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da personale della Guardia di Finanza, prossimo alla quiescenza, per quel che attiene al trattamento di fine servizio e al computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione della predetta indennità di buonuscita.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, infatti, applica l’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987, unicamente al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
In pratica non sono inclusi i sei scatti stipendiali di cui al citato dispositivo normativo nel computo del Trattamento di Fine Servizio per chi accede alla pensione con i requisiti di anzianità.
Per meglio chiarire la tematica in argomento, di seguito si compendia la norma attuabile corredata del parere del Consiglio di Stato.
1.La normativa applicabile
La materia è disciplinata dal combinato disposto dall\’articolo 6 bis del D.L. 387/1987 e dall\’art. 1911 del Codice dell\’Ordinamento Militare (che rimanda proprio alla precedente disposizione), ove sono applicabili i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, anche, dall\’art. 4 del D.Lgs 165/1997 e dall\’art. 1863 del Codice dell\’Ordinamento Militare.
L\’art. 6 bis del D. Lgs 387/1987, nella sua attuale formulazione[1], dispone:
- Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell\’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull\’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all\’articolo 2. commi 5, 6 e 10 e all\’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell\’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
L\’Art. 1911 del D. Lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), invece, prevede:
1 In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall\’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l\’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
- Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d\’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di \”a disposizione\”.
- Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l\’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.\”
La Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) ha abrogato gli articoli 1076, 1077 e 1082 del Codice dell’Ordinamento Militare, ragion per cui, allo stato attuale, il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell\’indennità di buonuscita spetta agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d\’armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di \”a disposizione\” e, infine, al personale di cui all\’art. 6 bis D. L. 387/1987.
Orbene è\’ quest\’ultima, dunque, la norma per cui l’indennità de quo spetta a tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell\’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
I sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell\’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene per il raggiungimento del limite di età, per la permanente inabilità al servizio, per decesso e, per quel di interesse, a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.
Proprio in tale ultima condizione l\’INPS non applica i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio.
2.L’intervento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è intervenuto in materia, riformando pronunce di primo grado di diverso orientamento e statuendo il diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio, ricomprendendo nel computo i sei scatti stipendiali contemplati dall\’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, anche al personale che abbia cessato il servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A tal riguardo, l’Organo interessato, con la sentenza n.1231 del 2019, ha sostenuto che laddove il personale sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve evidenziarsi, in senso contrario, il fatto che detta situazione si addice perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale \”le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile\”.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, nei prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio debbono essere computati i sei scatti stipendiali, il cui importo varia in funzione dell’ultima retribuzione percepita.
Detta sentenza ha, inoltre, chiarito che tale indennità debba applicarsi anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell\’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio giacche I’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, alcuna conseguenza decadenziale, stante la perspicuità dei pertinenti presupposti determinanti.
3.Il danno economico per i militari che giungono in quiescenza
Tali aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, previsti in base all’art. 4 del D.lgs 165/1997, incidono in maniera differente nell’ammontare del trattamento di quiescenza e del corrispondente contributo (a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato) retributivo, misto e contributivo puro, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
In sostanza, per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione
L’imponibile per tale maggiorazione corrisponde allo stipendio parametrato e a tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973.
Tale termine quinquennale, salvo interruzioni, decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come precisato dal Consiglio di Stato – Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 4899.
Il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, nel prospetto di liquidazione del TFS, ne comporta la frequente impugnazione, da parte del personale interessato, dapprima tramite diffida all\’INPS e poi, all\’esito del diniego di codesta amministrazione, il proponimento del ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
In tal guisa si propongono inutili, prolungati e dispendiosi ricorsi amministrativi in cui appare pacifica la soccombenza dell’amministrazione, proprio in considerazione dell’evidenza normativa e del parere del Consiglio di Stato.
4.Richiesta all’autorità di vertice
Le norme in precedenza richiamate, unitamente al parere del Consiglio di Stato, palesano la legittimità del computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, anche, per i militari che cessano il servizio a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.
Come osservato, in precedenza, l’INPS continua ad applicare l’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987, unicamente al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
A decorrere dal 1° settembre 2019, è stato attuato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per l’istituzione Polo Nazionale Pensionistico della Guardia di Finanza presso l’I.N.P.S.,.
Il miglioramento dei procedimenti di liquidazione delle prestazioni assicurate dall’Istituto nei confronti degli appartenenti al Corpo, si ritiene debba essere associato dal concreto confronto tra l’amministrazione e l’Ente Previdenziale preposto al fine della corretta attuazione delle disposizioni normative.
In considerazione di quanto argomentato, con il presente contributo, si richiede all’Autorità di vertice di voler intercedere con l’Ente in questione, affinché adotti la procedura idonea alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio.
Roma, 26 agosto 2020
Il Segretario provinciale Genova Il Segretario Generale
f.to Fabio Perrotta f.to Vincenzo Pellegrino
[1] In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 232/1990, art. 21 comma 1.